
Sul Blog di Webnews, Giacomo fa un’interessante riflessione in merito al diritto all’oblio che una proposta di Legge del Deputato leghista Lussana vorrebbe normare anche in Rete per “i cittadini, già sottoposti a processo penale”
La proposta prevede che “immagini e dati, anche giudiziari” siano rimossi dalla Rete dopo:
a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;
b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;
c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;
d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;
e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.
E’ escluso chi:
a) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell’ergastolo;
b) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta;
c) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
E inoltre “è fatto salvo il diritto alla conservazione sui siti internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell’interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico.”
Ora, la proposta mi sembra condivisibile, semmai (e qui concordo con Giacomo) occorre porre molta attenzione ai metodi sanzionatori, poichè è previsto che in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione dei dati scatti “una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro” e “la rimozione del dato personale trattato illecitamente”.
Su questo punto deve risultare molto chiara la possibilità tecnica per colui che aveva messo i dati online di rimuoverli e deve essere dato un ampio margine temporale, non di certo le 48 ore che vorrrebbe il ddl sulle intercettazioni (ma in quel caso la norma è comunque per chi scrive tutt’altro che condivisibile).
La riflessione di Giacomo in merito a questi temi lo porta a distinguere il media Internet da quelli “tradizionali” poichè dice: “online, se nessuno cerca una specifica informazione, nessuno la legge. E se nessuno la legge, è come se non esistesse. La memoria lunga del Web, pertanto, è un concetto puramente astratto poiché basato su di un archivio accessibile infinitamente potente, ma non v’è proposta alcuna dei vecchi contenuti al di là di quel che viene specificatamente cercato, opportunamente trovato, individualmente fruito”.
Ma a mio parere la memoria del Web è tutt’altro che astratta e la sua concretezza si manifesta appunto nel caso in cui qualcuno ricerchi l’informazione e la trovi. La proposta è implicita.
Non è la mancanza di proattività della proposta a fare decadere la presenza dell’informazione o a cambiare il concetto di oblio che in questo caso, non avere, può risultare un danno irreparabile per un cittadino che ha pagato il suo debito con la giustizia e che può rischiare di avere delle limitazioni al suo diritto a una piena reintegrazione nella società civile.
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