
All’interno del DDL 733 riguardante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che Il Senato ha approvato ieri, è contenuto l’art.50-bis denominato ”Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet“, emendato durante la seduta e i cui commi così recitano:
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.».
Da questo emendamento emergono due cose: la volontà censoria del Ministero dell’Interno e l’arruolamento come dipartimento aggregato degli ISP, che sono obbligati a rispondere alle direttive ministeriali attraverso apposite attività di filtraggio, se non vogliono incorrere in sanzioni amministrative.
L’aspetto anacronistico dell’emendamento è che potenzialmente, se per esempio un utente di Facebook attiva un profilo i cui contenuti vengono considerati dalla triade Ministero dell’Interno, Autorità Giudiziaria e Polizia Postale come imputabili di apologia di reato, gli ISP dovranno filtrare l’intero Social Network, in quanto sarà tecnicamente impossibile “oscurare” unicamente il profilo in questione.
L’aspetto tragicomico risiede invece nel fatto che questa ricerca dell’apologia di reato su “stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda” nasca, come evidenziato dai legislatori, dall’esigenza di mettere fine ai recenti accadimenti riguardanti la presenza in Rete di contenuti inneggianti alla criminalità organizzata e al terrorismo politico e non.
E che questa determinata e improrogabile ricerca dell’Apologia di criminalità organizzata e terrorismo sui media nasca in un Paese come l’Italia, dove le Istituzioni non sono state in grado, dal dopoguerra a oggi, di condannare gran parte dei Rei, risulta perlomeno buffonesco.
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